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L'insequestrabilità delle opere d'arte - una prima lettura critica

7 ago
Tempo di lettura: 6 min
immagine generata con AI - gemini google
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Un paio di anni fa, mi sono trovato a discutere con i responsabili di una importante istituzione culturale italiana, che mi confessavano, con preoccupazione, di essere stati talvolta costretti a sottacere ai propri interlocutori stranieri, con colpevoli silenzi e non poco imbarazzo, l'effettiva, per quanto astratta, possibilità che le opere a loro date in prestito potessero essere oggetto di sequestro e, perfino, di confisca da parte delle autorità giudiziarie italiane, nel malaugurato caso in cui fosse insorta una qualsiasi tipologia di controversia su di esse.


Mi chiarivano, infatti, che, se questo rischio fosse stato paventato come reale, ben difficilmente sarebbero riusciti ad ottenere il prestito di opere di rilevante importanza culturale per le mostre da loro organizzate.


Memore di questo colloquio, ho atteso con una certa apprensione l'emanazione della legge 134/2026 che, finalmente, avrebbe introdotto, anche nel nostro ordinamento, un limite alla possibilità di sequestrare opere di provenienza estera, temporaneamente esposte in manifestazioni o mostre italiane, già pregustando la soddisfazione che i miei precedenti interlocutori mi avrebbero manifestato al nostro prossimo incontro.


Non ho ancora avuto modo di riparlare con loro, ma posso fin d'ora manifestare un mio senso di profonda delusione, che mal si accompagna con tante entusiastiche manifestazioni di giubilo che ho letto sulla stampa nazionale e su alcuni blog che seguo.


Forse sarò un pessimista (avendo ormai compiuto il giro di boa, sia negli anni di vita che in quelli professionali, può succedere), ma non vedo come questa normativa possa svolgere adeguatamente la funzione di facilitare l'ingresso di importanti opere d'arte nelle mostre italiane.


Mi sono convinto, quindi, a scrivere alcune mie brevi riflessioni, senza la pretesa di doverle considerare una approfondita analisi dottrinale, quanto, piuttosto, uno stimolo alla mia riflessione ed a quella di chi avrà la bontà di leggerle.


Cosa dice la nuova legge


Come noto, la legge 134/2026, che si compone di un'unico articolo, vieta il solo sequestro giudiziario delle opere d'arte di provenienza estera che vengano temporaneamente introdotte in Italia per essere esposte a mostre o manifestazioni presso musei o altre istituzioni culturali.


E, tuttavia, tali opere devono essere di proprietà pubblica, oppure appartenenti a "istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico".


Inoltre, l'insequestrabilità è limitata solo per i casi di processo civile, davanti al Giudice Italiano, in cui si dibatta del diritto di proprietà o del possesso su tali opere.


Ovviamente, il legislatore ci tiene particolarmente a chiarire che, in ogni caso, saranno fatte salve le diverse disposizioni derivanti da convenzioni ed accordi internazionali, anche bilaterali, nonchè dal rispetto della normativa dell'Unione Europea.


Infine, l'immunità da sequestro sarà ottenibile se (e solo se) lo stato di provenienza riconosca, a sua volta, analogo salvacondotto alle opere di provenienza italiana (c.d. condizione di reciprocità).


immagine generata con AI - gemini google
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Il requisito soggettivo del proprietario dell'opera


Questo è il requisito che più mi ha sorpreso: se la ratio della norma è quella di facilitare l'esposizione in Italia di importanti opere che normalmente si trovano all'estero, per quale ragione doversi limitare solo a quelle di proprietà pubblica?


Al contrario, occorrerebbe, prioritariamente, garantire un'immunità per le opere di proprietà privata, dal momento che quelle pubbliche, nella normalità dei casi, sono meno soggette a ragioni di contenzioso civilistico, dal momento che le istituzioni museali sono sempre più accorte nella applicazione di una importante due diligence nel momento dell'acquisto di una nuova opera alla loro collezione.


D'altro canto, se l'intento è quello di facilitare la fruizione di importanti opere d'arte al pubblico italiano, non mi pare che la distinzione tra proprietà pubblica e privata sia di particolare rilievo.


Si potrà obbiettarmi che, in fin dei conti, anche il privato potrebbe beneficiare della legge, perchè è previsto che l'immunità si estenda anche alle "istituzioni di rilevante interesse culturale e scientifico"; ciò è vero, ma chi stabilisce il limite di tale rilevanza? Immagino il medesimo giudice che dovrà decidere se concedere il sequestro e che, probabilmente, laddove si dovesse convincere della fondatezza, nel merito, della richiesta di sequestro avanzata da una delle parti in lite, sarebbe, probabilmente, anche propenso, in casi di dubbio e fatti salvi casi eclatanti di istituzioni private di chiara fama internazionale, a sminuire l'importanza culturale e scientifica dell'istituzione che ne vantasse il diritto di proprietà e/o il possesso.


Inoltre, come si dimostra il rilevante interesse culturale e scientifico dell'istituzione? Una fondazione o un'associazione che sia sostanzialmente inattiva, ma che detenga nel suo patrimonio una o più opere d'arte molto importanti dovrebbe essere considerata, sol per questo, importante?

oppure occorre dimostrare l'importanza dell'attività effettivamente svolta da questa istituzione a livello culturale e/o scientifico?

Propenderei, di primo acchito, per quest'ultima interpretazione, dal momento che la legge attribuisce la rilevanza all'istituzione e non al suo patrimonio; se così fosse, mi pare che il requisito finisca per collimare con l'esistenza di una rilevanza pubblica, seppure in contesto di proprietà privata.


In conclusione, mi sembra che, imponendo il requisito della proprietà pubblica (o di pubblico rilievo) si manchi l'obbiettivo di facilitare il prestito di opere d'arte per esposizioni temporanee, perseguendo, forse, il ben meno nobile fine di evitare rogne diplomatiche al Governo Italiano per colpa di qualche avventata iniziativa giudiziaria.


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L'immunità dal solo sequestro giudiziario


Come ho già avuto modo di evidenziare, la norma vieta il solo sequestro giudiziario (previsto dall'art. 670 cpc, quando è necessario custodire un bene di cui è controversa la proprietà o il possesso), ma non vieta, sempre per restare nel campo del diritto civile, il sequestro conservativo, previsto dal successivo articolo 671 cpc, a garanzia di una ragione di credito.


Dunque, è opportuno che il proprietario dell'opera d'arte esposta in una mostra italiana non abbia alcuna pendenza, di nessun genere, nei confronti di chiunque, dal momento che il creditore potrebbe perfino ottenere un sequestro conservativo in sede cautelare, addirittura prima della costituzione di un titolo esecutivo o, più probabilmente, in pendenza del procedimento di riconoscimento in Italia di una sentenza emessa all'estero.


Inoltre, l'immunità non copre un sequestro disposto in sede amministrativa o penale, al contrario di quanto prevedono analoghe normative di altri Stati (ad esempio, la parte 6 del Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, nel Regno Unito, o l'articolo 22 USC 2459 per gli Stati Uniti).


Non sono in possesso di specifiche statistiche sull'argomento, ma nella mia (neppur tanto breve, ahimé) esperienza professionale sono stati certamente maggiori in numero i casi di sequestri di opere d'arte disposti dal Giudice in sede penale rispetto a quelli (pochissimi, in verità) disposti dal giudice civile per controversie sul diritto di proprietà o in materia possessoria.


La gran parte di essi investe, infatti, l'ambito penale (si pensi ai casi di contraffazione, riciclaggio, piuttosto che ai sequestri in caso di esportazione illecita o di contrabbando, solo per citare alcune casistiche di comune accadimento).


Ho cercato sul sito del Ministero della Giustizia qualche conferma a riguardo, scoprendo, purtroppo, che i dati dei sequestri emessi dai varii giudici in Italia confluiscono tutti in un'unica macro voce di procedimenti cautelari, da cui non è possibile scorporare il singolo dato di interesse; tuttavia, il fatto che il legislatore inglese, all'articolo 135 della parte 6 del citato Act, si prenda la briga di specificare che il divieto di sottoporre l'opera d'arte a sequestro non pregiudica la persecuzione del reato di importazione o esportazione illegittima, mi pare che avvalori l'esito della mia piccola statistica, meramente esperienziale.


Dunque, in tutti questi casi, che parrebbero essere la maggior parte, l'opera d'arte verrebbe comunque sottoposta a sequestro, con buona pace di alcuni entusiastici proclami che ho avuto modo di leggere in questi giorni.


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La condizione di reciprocità


Questa condizione, infine, mi pare del tutto irragionevole.


Lo è dal punto di vista della facilitazione all'ingresso in Italia di opere che altrimenti sarebbero godibili solo all'estero, perchè nulla ha a che fare, detta ratio, con la circostanza che uguale tutela sia riconosciuta alle opere italiane nell'altro paese.


Infatti, se è noto che un determinato Stato non riconosce l'immunità da sequestro alle medesime condizioni da noi previste (che, peraltro, riguardano solo le opere di proprietà pubblica o al più di pubblico interesse e solo per sequestro giudiziario in sede civile), la miglior tutela per le opere del nostro patrimonio culturale dovrebbe semplicemente consistere nel non consentirne il prestito in quel paese.

Questa, peraltro, mi pare anche la miglior forma di coercizione affinché le regole, in quella determinata nazione, possano mutare a nostro favore.


D'altro canto, non vedo per quale motivo dovremmo disincentivare l'esposizione nelle nostre mostre di opere d'arte straniere solo perchè il paese di loro provenienza disincentiva l'esposizione delle nostre: se le mostre producono arricchimento culturale in chi le visita, non vedo cosa ci sia di male in un approccio "egoistico" che rechi un vantaggio culturale (e, perchè no, anche economico) all'Italia, in barba a qualsiasi condizione di reciprocità.


Ma anche dal punto di vista del meno nobile intento di natura diplomatica, mi pare che questa condizione di reciprocità sia poco funzionale: non mi sembra particolarmente elevata la probabilità che qualche paese, punto nell'orgoglio di non vedersi applicata cotanta immunità, adotti un paritetico scudo nei nostri confronti, mentre, in caso di sequestro giudiziario malamente applicato per difetto del presupposto di reciprocità, la grana diplomatica mi appare comunque dietro l'angolo.


In conclusione


Se siete arrivati fino a questo punto, senza saltare a pie' pari le considerazioni precedenti, converrete con me che, con molta probabilità, i miei interlocutori di qualche anno addietro continueranno a sentirsi nell'imbarazzo nel non poter garantire ai propri interlocutori stranieri che le opere torneranno sane e salve nel loro paese di origine.


Se questa legge, o altre nel futuro, non riusciranno a togliere quel velo di malcelato imbarazzo da chi quotidianamente cerca di ottenere in prestito opere d'arte di importanza internazionale per il pubblico italiano, mi pare che l'intento dichiarato dovrà considerarsi non perseguito.


Forse, in questo caso, maggior coraggio non sarebbe stato inopportuno.
















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