Oggi 29 agosto 2017 entrano in vigore le norme introdotte dalla L. 124/2017 in materia di esportazione dei beni culturali e di vincoli.
Ecco un primo esame delle principali novità introdotte.
ESCLUSIONE DAL CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
sono state escluse dal controllo in materia di circolazione le opere pittoriche, scultoree, grafiche e qualsiasi altro oggetto artistico di autore vivente la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni, elevando così il precedente limite di 50 anni.
Sono altresì escluse le opere di autore non più vivente la cui esecuzione risalga a oltre 70 anni ed il cui valore sia inferiore ad € 13.500,00
La nuova norma assoggetta comunque a controllo, indipendentemente dal loro valore venale, i beni archeologici, parti di monumenti smembrati, incunaboli, manoscritti ed archivi (così come indicato nell’allegato A, lett. B, numero 1 del codice dei beni culturali).
Ciò, tuttavia, non vuol dire che non serva più munirsi dell’attestato di libera circolazione: infatti, il proprietario che intenda esportare un bene escluso dal controllo dovrà presentare all’ufficio esportazione una dichiarazione autocertificativa attestante l’esistenza dei presupposti per l’automatica emissione dell’attestato di libera circolazione, assoggettandosi a conseguenze di natura penale in caso di falsa dichiarazione.
La nuova disciplina non mi pare di immediata applicazione, dal momento che la legge demanda ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle procedure applicative; sarebbe auspicabile, pertanto, che in sede di emanazione di tale decreto il Ministero fornisse taluni chiarimenti, soprattutto in merito al problema della determinazione del valore.
IL PROBLEMA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE
La nuova normativa pone un primo evidente problema, dato dalla difficoltà di stabilire il corretto e sicuro valore di un bene culturale. Non è raro, infatti, che tale quantificazione sia fortemente influenzabile da fattori di elevata discrezionalità valutativa (gusto, predilezione collezionista per un determinato autore, competizione in sede di asta ecc.)
Infatti, per valore del bene deve senza dubbio intendersi il valore venale che, quindi, potrà essere facilmente ricavato, seppur con qualche distinguo, dal prezzo di acquisto indicato in fattura (o, in caso di attività antiquariale svolta in forma societaria, anche dal valore iscritto a bilancio), nonché dalle quotazioni raggiunte in sede di asta; ma che dire di un bene il cui acquisto è molto risalente nel tempo o addirittura mai compravenduto prima?
Mi pare, inoltre, di poter affermare che per valore debba intendersi quello valutabile sul mercato italiano; diversamente ragionando, infatti, si obbligherebbe ad estenuanti indagini su tutti i mercati internazionali, complicando ancor più la già pervadente discrezionalità nella quantificazione; ciò è di estremo rilievo, dal momento che, come noto, la differenza di valore tra un bene sul mercato nazionale e su quello internazionale può essere anche molto importante.
Un esempio lampante di ciò, se si vuole, si è manifestato nel caso della scoperta del globo terrestre De Jode, valutato € 800,00 sul mercato nazionale italiano, ma il cui valore su quello estero è incommensurabilmente superiore.
In considerazione delle conseguenze penali a cui si va incontro per il caso di falsa dichiarazione, mi pare opportuno consigliare a chiunque sia intenzionato a dichiarare un valore inferiore alla soglia di € 13.500,00 di munirsi di una apposita perizia o di una dichiarazione del proprietario, laddove il dichiarante fosse un terzo (ad esempio, uno spedizioniere); mi pare altresì opportuno consigliare di apporre sulla perizia una data certa, antecedente a quella della autocertificazione.
LA TUTELA DELLA INTEGRITA’ E COMPLETEZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE
La nuova disciplina sulla circolazione internazionale prevede che, in presenza di autocertificazione, l’ufficio esportazione possa richiedere l’esame del bene sia per accertare la veridicità di quanto dichiarato, sia per verificare che l’opera non sia di eccezionale interesse per la conservazione della integrità e completezza del patrimonio culturale della Nazione.
Si pone, qui, il problema di comprendere cosa abbia inteso tutelare il legislatore con questa nuova casistica, dal momento che i termini usati appaiono piuttosto vaghi e corrono il rischio di dimostrarsi, all’atto pratico, vuoti nei contenuti.
Evidenzio, tuttavia, che l’applicazione di tale norma necessita di una eccezionalità.
In altri termini, il bene sarà considerato di interesse culturale laddove, in sua eventuale assenza, il patrimonio culturale della Nazione ne dovesse risultare eccezionalmente menomato.
In ogni caso, la nuova disposizione non trova applicazione per opera che sia di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
La competenza ad emettere il provvedimento di vincolo è affidata agli organi centrali del Ministero; pertanto, laddove l’ufficio esportazione ritenga applicabile tale nuova disciplina, dovrà negare l’attestato trasmettendo gli atti al Ministero per l’apposizione del vincolo.
La norma prevede che il procedimento debba concludersi entro 60 giorni, ma non essendo prevista alcuna sanzione per il superamento di tale lasso temporale, riterrei di poter considerare il termine come meramente ordinatorio, auspicando che nella prassi non diventi canzonatorio (come talvolta accade).
L’ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Viene elevata a 5 anni la durata della validità del documento, mentre la durata della licenza di esportazione extra UE viene portata a 1 anno
La nuova legge prevede infine che entro 60 giorni il Ministero emetta con decreto i nuovi indirizzi di carattere generale a cui gli uffici esportazione dovranno attenersi per il rilascio degli attestati di libera circolazione; in realtà, già il previdente articolo 68 del codice del 2004 prevedeva l’adozione di tali indirizzi, ma la norma era rimasta lettera morta, al punto tale che, come noto, tutt’oggi la disciplina di riferimento è data dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13/5/1974, che in più di una occasione ha dimostrato la propria inadeguatezza e la necessità di un restyling.
In realtà il Ministero ha insediato un gruppo di lavoro già prima della emanazione della presente legge e, pertanto, non resta che augurarsi che i tempi di emanazione del decreto previsti dalla nuova norma siano brevi.
IL PASSAPORTO PER LE OPERE D’ARTE
l’istituzione di questo passaporto, di cui poco o nulla sarà dato sapere fino alla emanazione dei decreti attuativi, è una vera novità che si auspica possa aiutare a superare le problematiche che talvolta si incontrano nel rientro in Italia di opere dall’estero con attestazione della c.d. temporanea importazione.
Mi preme precisare che il passaporto non sostituirà in alcun modo l’attestato di libera circolazione, che dovrà comunque essere richiesto se si vorrà fare nuovamente uscire dal territorio nazionale un bene temporaneamente reimportato, ma si limiterà a fornire con maggiore precisione una “fotografia” dei movimenti di un’opera d’arte sul mercato internazionale.
IL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI ANTIQUARI
il registro già esistente ai sensi dell’articolo 63 del codice viene aggiornato con modalità elettroniche che ne consentono la consultazione a distanza ed in tempo reale agli uffici delle soprintendenze.
Il registro deve comporsi di due sezioni in cui dovranno inserirsi i beni a seconda che ne sia richiesto l’esame dagli uffici esportazione per il rilascio dell’attestato di libera circolazione o che quest’ultimo venga emesso automaticamente, ai sensi delle novità introdotte sulla base della dichiarazione autocertificativa.
Va da sè che questa disposizione non può intendersi di immediata applicabilità in assenza di norme regolamentari che ne disciplinino quanto meno i requisiti tecnici.
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