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L'esportazione dei beni culturali in un confronto tra la Germania e l'Austria

Come in tutti i paesi, anche in Austria e Germania i beni culturali hanno un alto valore culturale, riflettono le storie dell'identità di un paese e simboleggiano il patrimonio di un popolo.


La Germania: Procedura di esportazione dei beni culturali


Ho un bene culturale e vorrei esportarlo dalla Germania: come si fa e cosa comprende il termine "bene culturale”?

Da qualche anno in tutta la Germania esiste una legge uniforme che si aggiunge alle leggi statali sulla protezione dei monumenti storici: la cosiddetta "Kulturgutschutzgesetz" (n breve: KGSG - Legge sulla protezione dei beni culturali). Questa legge nazionale centrale non solo risponde alle domande sull'esportazione, ma regola anche la protezione e la restituzione dei beni culturali tedeschi e stranieri e le misure contro il commercio illegale, come il sequestro (articolo 33 KGSG) e la confisca (articolo 37 KGSG) dei beni culturali.

L’articolo 6 (1) KGSG regolamenta quali oggetti sono considerati beni culturali. Questo afferma che:

"Il bene culturale nazionale è un bene culturale che:

1. è iscritto in un registro dei beni culturali di valore nazionale,

2. è di proprietà pubblica e detenuto da un'istituzione pubblica che è legalmente responsabile della conservazione dei beni culturali,

3. è di proprietà di un'istituzione che conserva i beni culturali ai sensi del diritto pubblico,

4. fa parte di una collezione d'arte pubblica o statale" (fonte: articolo 6 (1) KGSG). Ai sensi dell’articolo 7 (1) KGSG, un bene culturale è iscritto nel registro dei beni culturali di valore nazionale se è significativo per il patrimonio culturale della Germania e la sua rimozione rappresenta una perdita importante e contrastante quindi con l’interesse pubblico. (fonte: articolo 7 KGSG)

Sono considerati beni culturali, anche se non iscritti nel registro, i beni di proprietà pubblica. Per i beni privati, la legge tedesca individua all’articolo 24 i criteri di iscrizione nel registro dei beni culturali.

Questo sistema differenzia i beni culturali in base al tipo, all'età, al valore e alla destinazione dell'esportazione, stabilendo così dei limiti per la richiesta di una licenza di esportazione.

Per un'esportazione dall'UE, secondo l’articolo 24 (1) (1) KGSG, prevalgono limiti di età e di valore più severi rispetto all'esportazione all'interno dell'UE.

Infatti, l’articolo 24 (1) KGSG afferma che il regolamento UE 116/2009 si applica direttamente all'esportazione di beni culturali verso paesi terzi - in breve, è necessaria una licenza di esportazione se si superano i limiti specificati nel regolamento. Le disposizioni in materia di esportazione del regolamento 116/2009, invece, sono alleggerite per le esportazioni all'interno dell'UE dalla disposizione del’articolo 24 (2) KGSG. Per le merci specificate in questo paragrafo, i limiti delle licenze di esportazione previsti dal regolamento sono stati aumentati per alcune merci specificate nel paragrafo:

(2) Ai fini dell'esportazione nel mercato interno, si applicano i limiti minimi di età e il doppio dei limiti minimi di valore di cui all'allegato I del regolamento UE 116/2009, fatti salvi i seguenti ulteriori limiti minimi maggiorati per i beni culturali elencati nell'allegato I, categoria A, nelle seguenti categorie:

1. punto 3: 75 anni e 300 000 euro;

2. punti 4 e 7: 75 anni e 50 000 EUR;

3. punti 5, 6, 8 e 9: 75 anni e 50 000 euro

4. punto 12: 50 anni e 50 000 euro;

5. punto 14: 150 anni e 100 000 euro;

6. punto 15: 100 anni e 100 000 euro.” (fonte: articolo 24 (1) e (2) KGSG)

Se uno di questi limiti viene superato, è necessario richiedere una licenza di esportazione. Le licenze per l'esportazione permanente di beni culturali nazionali sono rilasciate dal commissario del governo federale.

L’esportazione senza licenza è illegale ai sensi del’articolo 31 KGSG. (fonte: articolo 31 KGSG)

L’articolo 23 riguarda l'esportazione permanente di beni culturali. Il paragrafo centrale è il paragrafo 2, che recita: "La licenza deve essere rifiutata se, valutando le circostanze del singolo caso, prevalgono gli interessi essenziali del possesso tedesco di beni culturali. Se prevale un interesse superiore, il bene culturale rimane in Germania. (fonte: articolo 23 (2) KGSG)

L’interesse superiore alla conservazione dal patrimonio tedesco è valutato ai sensi del’articolo 24 KGSG. Se l’autorizzazione alla esportazione è negata, l’autorità federale invita il Land a valutare l’acquisto dell’opera d’arte a condizioni ragionevoli. Lo stato tedesco e il Land non sono abbligati all’acquisto, salvo che il proprietario dimostri di avere presentato la domanda di esportazione per difficoltà economiche. (fonte: articolo 24 KGSG)

Nel KGSG sono presenti anche diverse altre forme di licenze di esportazione. L'articolo 22 KGSG riguarda le licenze per le esportazioni temporanee, vale a dire che l'esportazione è autorizzata solo se è garantito che il bene culturale tornerà in Germania a tempo debito. (fonte: articolo 22 KGSG)

Altri due importanti tipi di licenze per le esportazioni temporanee esistono nel KGSG. L’articolo 25 KGSG contiene la licenza aperta generale (applicabile ad esempio ai musei), mentre l’articolo 26 KGSG (applicabile ad esempio ai privati) contiene la licenza aperta specifica. Questi permessi aperti vengono utilizzati quando il bene culturale viaggia molto. Questo tipo di licenza è molto pratico perché il permesso è richiesto una sola volta per un certo periodo di tempo e non deve essere ottenuto separatamente ogni volta che si esporta.

Il richiedente, tuttavia, deve offrire qualche garanzia per ottenere questi due tipi di licenza: "La licenza può essere rilasciata solo se il richiedente offre una garanzia che il bene culturale destinato all'esportazione temporanea sarà reimportato in condizioni integre ed entro il termine stabilito". (fonte: articolo 26 (3) e articolo 25 (3) KGSG)


L’Austria: Procedura di esportazione dei beni culturali


Come viene gestita l'esportazione di beni culturali in Austria e che cosa significa “bene culturale”?

Per quanto riguarda la base giuridica nazionale della legge austriaca sui beni culturali si trova, da un lato, nella “Kulturgueterrueckgabegesetz” (legge sulla restituzione dei beni culturali), che regola la restituzione dei beni culturali rimossi illegalmente, e, dall'altro, nella “Denkmalschutzgesetz” (legge sulla protezione dei monumenti), che è rilevante in questo caso, poiché non solo include la protezione dei monumenti, le norme sull'esportazione e le sanzioni in caso di violazione del divieto di esportazione, ma protegge anche i beni culturali dalle esportazioni illegali.

Il termine "bene culturale" è disciplinato dall’articolo 1 (1) della legge sulla protezione dei monumenti (in breve: DMSG) e stabilisce che un monumento, o bene culturale, è un oggetto creato dall'uomo di rilevanza storica, artistica o culturale. Inoltre, la sua conservazione deve essere di interesse pubblico, che sussiste quando la eventuale perdita del bene comporterebbe una riduzione del patrimonio dei beni culturali austriaco nel loro complesso. (fonte: articolo 1 (2) DMSG)

Anche in Austria esiste una presunzione di interesse pubblico alla conservazione dei beni di proprietà pubblica (del governo federale e dei Land). I beni pubblici sono sempre i beni culturali. I beni di proprietà privata invece, sono dichiarati di rilevanza culturale con apposito decreto dell’ufficio federale dei monumenti.

L’articolo 16 (1) (1-3) DMSG prevede il divieto generale di esportazione per i beni culturali protetti se:

"1. si tratta di un bene culturale protetto come monumento storico o per il quale è già stata avviata almeno una procedura di tutela da parte della Cancelleria federale",

2. i beni culturali che, ai sensi dell'Ordinanza sulla delimitazione dei beni culturali di minore importanza in generale, rientrano nella categoria dei beni culturali che necessitano di un'autorizzazione all'esportazione

3. documenti d'archivio".

(fonte: articolo 16 (1) (1-3) DMSG)

La legge austriaca prevede anche limiti di età e di valore per la richiesta di una licenza di esportazione. Ai sensi del’articolo 16 (3) DMSG, il ministro federale dell'Istruzione, delle arti e della cultura è autorizzato a definire in un'ordinanza gruppi di merci con limiti di età e di valore che non necessitano di una licenza di esportazione. È stata emessa anche un'ordinanza in materia, tuttora in vigore. In questa ordinanza nazionale del ministro federale, i limiti di età e di valore sono, a differenza della Germania, identici a quelli del regolamento UE 116/2009. (fonte: articolo 16 (3) DMSG)

Per potere esportare un’opera d’arte occorre ottenere la licenza di esportazione, ai sensi del’articolo 17 DMSG, che vale sia all’interno, che all’esterno della UE. Una licenza ai sensi del’articolo 17 DMSG può essere ottenuta nei casi di cui all’articolo 16 (1) (1-3) DMSG se esiste uno degli elementi di cui al suddetto paragrafo.

L'articolo 17 (1) dice, che per un’esportazione nei casi dell’articolo 16 (1) (1 e 3) un’autorizzazione è necessaria sempre. Questo viene concesso solo in casi particolarmente degni di considerazione. (fonte: articolo 16 (1) e 17 (1) DMSG)

Quali casi siano ora considerati degni di considerazione nel senso del’articolo 17 (1) DMSG è spiegato nel’articolo 17 (2) DMSG: è fatta una ponderazione con i motivi del richiedente e l’interesse pubblico alla conservazione del bene culturale nel paese.

Riguardo a ciò, si presta particolare attenzione alla varietà e alla diversità del patrimonio di beni culturali del paese, e se questo viene compromesso dall’esportazione. La decisione viene presa sulla base di motivi imperativi, cioè in base all'interesse nazionale del bene culturale. (fonte: articolo 17 (2) DMSG)

L’articolo 22 DMSG contiene l'autorizzazione all'esportazione temporanea e alla successiva riesportazione. Questa disposizione serve a scopi quali il restauro e gli studi.

Ai sensi del articolo 21 DMSG, l'autorizzazione e la conferma scadono dopo 5 anni, a meno che non vengano prorogate su richiesta.

In caso di violazione del divieto di esportazione, oltre alla pena detentiva è prevista la confisca dell’opera d’arte. (fonte: articolo 21 e 22 DMSG)

Infine, ai sensi dell'articolo 18 DMSG è possibile chiedere all'ufficio federale dei monumenti la conferma che un'opera non è di interesse nazionale. In questo caso se l'ufficio risponde positivamente è concessa in modo automatico la licenza di esportazione; In caso contrario viene immediatamente avviata ua procedura di protezione. (Fonte: articolo 18 DMSG)

La normativa austriaca presenta una particolare disposizione dall'articolo 20 DMSG che impone agli uffici di non valutare il rilascio della autorizzazione all’esportazione dal punto di vista economico laddove si dimostri l’esistenza di una offerta di acquisto giuridicamente vincolante e il futuro acquirente versi una cauzione del 10% del prezzo di vendita.

Si vuole, tutelare, in questo modo, il commercio internazionale, facilitando il buon esito di contratti già esistenti. (Fonte: articolo 20 DMSG)


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