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L'OPERA D'ARTE STRANIERA: EVOLUZIONE NORMATIVA E NOVITA DELLA LEGGE 40/2026

La legge 40/2026 è intervenuta di recente in modifica dell'art. 68 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio in merito alla circolazione delle opere d'arte e dei beni al di fuori del territorio italiano, introducendo novità importanti in materia di esportazione di opere d'arte di autori stranieri. Particolarmente significativa è l'evoluzione legislativa dell'interesse tutelato: ai sensi dell'art. 4 comma 5 viene introdotta una disciplina specifica per le opere di autore straniero, diversa dal concetto di ''opera straniera'', prevista fino ad oggi nella legislazione nazionale.

''L'opera d'arte straniera'' vs ''l'opera d'arte di autore straniero'': presupposti e differenze

La definizione ''opera d'arte straniera'' si trova nella circolare 28/2014 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed è utilizzata per la valutazione di rilascio dell'attestato di libera circolazione: è definita come ''opera d'arte straniera'' quell'opera di autore straniero che non è stata eseguita in Italia. Presupposti essenziali della fattispecie risultano essere congiuntamente l'estraneità dell'autore e l'esecuzione dell'opera al di fuori dell'Italia, con la conseguenza che non rientrano nella definizione le opere in cui manca uno dei due presupposti. Secondo la normativa, l'opera non può lasciare il territorio italiano nel momento in cui l'amministrazione abbia individuato almeno due fra i criteri previsti dal DM 537/2017.

In questo quadro normativo, la previgente disciplina, legata al concetto di ''opera d'arte straniera'', così come sopra definita, non necessitava che il Ministero indagasse specificamente l'interesse culturale dell'opera sotto il profilo delle relazioni tra aree culturali diverse (si veda il punto 6 del DM 537/2017). In sostanza, con la previgente disciplina, un'opera straniera poteva essere assoggettata a vincolo culturale anche in assenza di una correlazione con la storia e la cultura italiana (in tal senso si veda anche TAR Lombardia, Milano, 18 gennaio 2023, n. 126).

La legge 40/2026 interviene introducendo il concetto di ''opera d'arte d'autore straniero'' come elemento costitutivo ai fini della concessione dell'attestato di libera circolazione. Unico presupposto della nuova definizione è la nazionalità straniera dell'autore dell'opera, a prescindere dal luogo di esecuzione della stessa. In particolare la nuova legge prevede che per le opere d'arte di autori stranieri non possa essere negato l'attestato di libera circolazione ''qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura italiana''. Sotto tale punto di vista risulta evidente la semplificazione effettuata dal legislatore, per colui che vuole esportare all'estero un'opera. La definizione assume particolare rilevanza anche considerando che il diniego comporta ex se l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale.

Ebbene, la legge 40/2026 rende il fattore della cittadinanza dell'autore il presupposto applicativo della nuova norma e segna un'evoluzione per quanto riguarda i criteri che devono adesso essere individuati dall'amministrazione per rifiutare una richiesta di esportazione: elemento fondamentale per il diniego dell'attestato di libera circolazione diviene quindi il concetto di ''specifica attinenza'' (art. 4 comma 5 L.n. 40/2026) del bene alla storia della cultura italiana. Ciò comporta un ribaltamento nell'applicazione della disciplina in materia, in quanto rende necessaria la presenza della ''testimonianza rilevante di relazioni significative fra diverse aree culturali'' prevista dal criterio n. 6 al fine di poter disporre di un provvedimento di diniego. In questo contesto il criterio assume una centralità rafforzata e si pone come il parametro tecnico – scientifico maggiormente coerente con il nuovo requisito legislativo.

In sintesi

La legge 40/2026 ha introdotto una nuova definizione di opera d'arte straniera, rendendo vincolante il presupposto della estraneità dell'autore dell'opera, a prescindere dal luogo di realizzazione dell'opera. La nuova definizione si trova nel più ampio quadro dell'art. 4 comma 5 della nuova legge in cui diviene fondamentale per l'amministrazione, al fine di negare la richiesta di esportazione, dimostrare la specifica attinenza del dell'opera alla storia della cultura italiana.

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