Sentenza n. 51/2026 e beni culturali “sotto soglia”: cosa cambia davvero
- Studio Legale IURECONSULTI

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La sentenza n. 51/2026 della Corte costituzionale interviene su un nodo cruciale del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004): la certificazione di ingresso delle opere d’arte che arrivano temporaneamente in Italia e il diverso regime delle opere “sotto soglia” (valore inferiore a 13.500 euro) e di quelle più recenti.
Al centro c’è l’art. 72 del Codice, che finora permetteva la certificazione di ingresso solo per i beni indicati nell’art. 65, comma 3, cioè, tra gli altri, le opere di autore non più vivente, eseguite da oltre 70 anni e di valore superiore a 13.500 euro.
1. Il cuore della decisione: certificazione di ingresso per tutti i beni in transito
La Corte chiarisce la funzione dell’art. 72:
la certificazione di ingresso facilita la successiva riesportazione con una procedura “a scarico” basata solo sulla verifica di identità del bene e crea uno “scudo” rispetto alla disciplina italiana di tutela dei beni culturali, in deroga al principio di territorialità, applicando la legge del Paese di provenienza durante la permanenza in Italia.
Da qui la conclusione: non è ragionevole negare questo strumento alle opere “sotto soglia” o recenti, che sono proprio quelle che circolano di più nel mercato dell’arte.
Per questo la Corte dichiara incostituzionale l’art. 72, comma 1, nella parte in cui non consente la certificazione di ingresso, su domanda, per le opere di autore non più vivente, eseguite da oltre 70 anni, di valore inferiore a 13.500 euro (art. 65, comma 4, lett. b) ed estende, in via consequenziale, la stessa soluzione alle opere di pittura, scultura, grafica e oggetti d’arte di autore vivente o realizzati da non oltre 70 anni (art. 65, comma 4, lett. a, in combinato con art. 11, comma 1, lett. d).
Effetto pratico: oggi la certificazione di ingresso può essere chiesta:
per le opere sopra soglia (già previste dall’art. 65, comma 3);
per le opere antiche sotto soglia (autore non vivente, oltre 70 anni, valore inferiore a 13.500 euro);
per le opere recenti e di autore vivente, a prescindere dal valore.
2. Acquisto coattivo e soglia 13.500 euro: cosa resta immutato
La sentenza conferma invece la legittimità del limite dei 13.500 euro per l’acquisto coattivo ex art. 70, collegato alle sole opere soggette ad attestato di libera circolazione (artt. 65, comma 3, e 68), con esclusione delle opere sotto soglia dal potere di acquisto coattivo entro il procedimento di esportazione.
Ciò perché l’acquisto coattivo è un istituto fortemente incisivo sul diritto di proprietà e lo Stato dispone comunque di altri strumenti “pieni” di tutela, quali la dichiarazione di interesse culturale (che opera senza alcun limite di valore) e l'espropriazione dei beni culturali, in presenza dei presupposti di legge.
3. Il collegamento con la circolare MiC 30/6/2021, punto 5: continuità e correzione
In realtà, la circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 30 giugno 2021, al punto 5, aveva già affrontato il tema della certificazione ex art. 72 per:
beni “sotto soglia” e per quelli realizzati tra i 50 e i 70 anni.
La posizione dell’Ufficio legislativo era stata di lettura “estensiva”: pur riconoscendo che l’art. 72 rinvia formalmente ai beni dell’art. 65, comma 3, si riteneva non precluso il rilascio della certificazione di ingresso anche per beni sotto soglia o con realizzazione tra 50 e 70 anni, su richiesta dell’interessato.
A fondamento di tale interpretazione il Ministero argomentava che tali beni possono comunque essere sottoposti a dichiarazione di interesse culturale e quindi meritano di rientrare nel circuito di controllo e tracciabilità garantito dalla certificazione.
Collegamento con la sentenza:
la Corte conferma la logica di fondo della circolare: la certificazione serve a distinguere i beni in transito da quelli stabilmente presenti e a garantire certezza giuridica e snellezza nelle riesportazioni, ma, a differenza della circolare (fondata su interpretazione estensiva), la sentenza qualifica espressamente come incostituzionale l’esclusione dei beni sotto soglia e delle opere recenti, trasformando una prassi interpretativa “ragionevole ma non sicura” in un vincolo normativo chiaro e generalizzato, stabilito dalla Corte.
In sostanza:
la circolare aveva “anticipato” sul piano amministrativo la soluzione, ritenendo già possibile rilasciare la certificazione anche ai beni sotto soglia;
la Corte costituzionale interviene ora sul piano della legge, eliminando il dubbio e assicurando una copertura costituzionale alla prassi, estendendo testualmente l’ambito di applicazione dell’art. 72 alle categorie escluse.
4. Impatto pratico: mercato dell’arte più fluido, tutela più coerente
Per gallerie, collezionisti, case d’asta e musei, le principali ricadute sono:
Maggiore certezza normativa
La possibilità di certificare l’ingresso di opere sotto soglia e recenti non dipende più solo da una lettura estensiva della circolare, ma da una decisione della Corte che modifica l’assetto normativo dell’art. 72.
Circolazione internazionale più sicura
Opere di valore inferiore a 13.500 euro o di epoca recente, che costituiscono una quota rilevantissima degli scambi, possono ora essere importate temporaneamente in Italia con:
garanzia di riesportazione semplificata;
Maggiore equilibrio tra controllo pubblico e libertà economica
5. In sintesi: i punti chiave da ricordare
L’art. 70 sul acquisto coattivo resta limitato alle opere oltre 13.500 euro; la soglia è considerata legittima.
L’art. 72 sulla certificazione di ingresso è stato ampliato: ora copre anche:
opere antiche sotto soglia (autore non vivente, oltre 70 anni, valore < 13.500 euro);
opere recenti e di autore vivente, senza limiti di valore.




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