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LA COMPRAVENDITA DI OPERA D'ARTE CON DIRITTO DI RISCATTO COME INVESTIMENTO FINANZIARIO

Con la sentenza del 12 marzo 2018, n. 5911 la Corte di Cassazione analizza un contratto di compravendita di opere d'arte, qualificandone la natura di investimento finanziario, con conseguente assoggettamento alla disciplina del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (TUIF).

Il caso analizzato dalla corte prevedeva l'acquisto, da parte del collezionista, di opere d'arte ad un prezzo scontato dal 5% al 7% rispetto a quello indicato nel listino, con facoltà di esercitare il diritto di recesso entro un termine pattuito.

Alla scadenza del termine, laddove fosse stato esercitato il diritto di recesso, il collezionista avrebbe dovuto restituire al venditore l'opera d'arte, ricevendo, in luogo dell'importo pagato, l'intero prezzo di listino.

In sostanza, il collezionista avrebbe ottenuto il godimento dell'opera acquistata per un determinato lasso di tempo, decorso il quale avrebbe potuto scegliere tra le seguenti opzioni:

  • consolidare in modo definitivo l'acquisto già effettuato ad un prezzo inferiore al listino;

  • restituire l'opera d'arte al venditore, ricevendo un utile pari allo sconto praticato al momento dell'acquisto (senza contare l'utilità percepita in conseguenza del godimento gratuito dell'opera per il lasso di tempo intercorso).

La Suprema Corte, richiamandosi alla precedente giurisprudenza in materia, qualifica come investimento di natura finanziaria ogni conferimento di somme di denaro con una aspettativa di profitto o remunerazione, entro un determinato lasso di tempo, a fronte di un rischio.

Nel caso in questione, l'operazione di compravendita con diritto di recesso, vista nel suo complesso, è stata ritenuta di natura finanziaria, essendo preminente la garanzia per l'acquirente di un rendimento finale pari al 5% o 7% e risultando secondaria ed accessoria la finalità di godimento dell'opera d'arte acquistata e l'assenza di un obbligo di restituirla alla scadenza pattuita.

Inoltre, è stato ritenuto sufficiente a configurare l'elemento del rischio, insito in qualsiasi operazione finanziaria, la circostanza che non vi fosse alcuna certezza in ordine alla capacità del venditore di restituire, alla scadenza, l'importo pattuito, inclusivo della remunerazione.

In conclusione, operazioni similari potrebbero risultare di interesse per operatori del mercato dell'arte che volessero ampliare la liquidità dell'impresa con una operazione a breve o medio periodo, senza ricorrere al mercato del credito, ma semplicemente investendo sulle risorse già esistenti; occorre, tuttavia, mettere in guardia dall'adottare simili meccanismi contrattuali senza una accorta assistenza professionale, potendosi incorrere con facilità nella violazione delle normative del TUIF, con possibili risvolti di natura penale ed applicazione di sanzioni amministrative di un certo rilievo.

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