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LE NOVITÀ PER LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI SOTTO SOGLIA

Con una nota del 30 giugno 2021 l'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura ha fornito agli Uffici Esportazione alcuni importanti chiarimenti su come gestire le procedure amministrative legate alla circolazione dei beni culturali sotto la soglia di valore di € 13.500,00.

Come noto, con la modifica del codice dei beni culturali avvenuta nel 2017, le opere di autore non più vivente, realizzate da oltre 70 anni e di valore inferiore all'importo di € 13.500,00 non sono più soggette ad autorizzazione per l'esportazione; tale modifica, tuttavia, aveva comportato una serie di problematiche applicative ed interpretative a cui la nota dell'Ufficio Legislativo cerca oggi di porre rimedio.

Ne riepiloghiamo per punti i contenuti


  • I TERMINI INIZIANO A DECORRERE DALL'AUTOCERTIFICAZIONE

la presentazione dell'autodichiarazione sancisce il momento dal quale decorre il termine di 10 giorni previsto per la richiesta di presentazione fisica del bene alla commissione esaminatrice (e, di conseguenza, quello dei successivi 30 giorni previsti per l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale o per l'apposizione del visto, quello di 10 giorni per l'avvio del procedimento di acquisto coattivo ecc.).

La notazione è senza dubbio apprezzabile, anche se, con ogni probabilità, avrà solo un riflesso disciplinare o, al più, risarcitorio, dal momento che non pare che tali termini possano avere natura perentoria: detto altrimenti, con ogni probabilità l'Ufficio Esportazione potrà comunque chiedere la visione della cosa anche dopo il decorso di tale termine, fermo restando, appunto, l'eventuale risarcimento del danno eventualmente cagionato al proprietario.

  • DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

In ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione autocertificativa, l'Ufficio Legislativo del Ministero chiarisce che l'elencazione sancita dall'articolo 7 DM 246/2018 deve ritenersi tassativa e, pertanto, in assenza di tale documentazione l'ufficio non potrà procedere all'apposizione del visto, ferma restando la facoltà del proprietario di produrre anche altra documentazione ad abundantiam.


  • DURATA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione avrà validità di 6 mesi, durante i quali il bene sarà libero di entrare ed uscire dal territorio nazionale.

Decorso tale termine, l'autocertificazione dovrà essere nuovamente riproposta.


  • È POSSIBILE IL RILASCIO DI CAS E CAI

risolvendo una disputa interpretativa che aveva indotto gli Uffici Esportazione a negare il rilascio dei Certificati di Avvenuta Impostazione o Spedizione (CAI e CAS) per i beni sotto soglia, l'Ufficio Legislativo oggi chiarisce che l'attestazione di un valore inferiore alla soglia prevista per il rilascio dell'attestato di libera circolazione non è da considerarsi ostativa rispetto all'emissione dei suddetti certificati, che, dunque, potranno essere ottenuti dal proprietario alle medesime condizioni previste per tutti gli altri beni (richiesta da effettuarsi entro 40 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale previa esibizione della prescritta documentazione attestante la provenienza estera).


  • LA VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE A SCARICO DI CAS E CAI

Infine, ripensando l'indirizzo già espresso dal Ministero con la circolare n. 28/2020, che aveva sancito l'obbligo di procedere all'esportazione del bene entro 40 giorni dal rilascio dell'attestato di libera circolazione a scarico di un CAS o CAI, l'Ufficio Legislativo oggi interviene elevando tale termine a 120 giorni.

A quest'ultimo riguardo, pur dovendosi apprezzare l'intento di venire incontro alle esigenze pratiche che non sempre consentono di esportare in sicurezza un'opera d'arte in così poco tempo (si pensi agli aspetti assicurativi o alla redazione di condition report, che talvolta rendono necessarie tempistiche molto lunghe), si deve comunque rilevare come il presente intervento lasci immutata la problematica di fondo, data dal fatto che la legge prevede per l'attestato di libera circolazione una validità di 5 anni, senza distinguere se esso sia frutto di uno scarico di un CAS o di un procedimento di autorizzazione all'esportazione (cfr. art. 68, comma 5 D.Lgs. 42/2004).

Conseguentemente, non pare legittima l'apposizione di un termine di validità inferiore in via interpretativa da parte della autorità amministrativa.

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